1. A decorrere dai rinnovi contrattuali dei settori pubblico e privato successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati, fino a un massimo di 700 euro, a favore dei soggetti già lavoratori dipendenti del medesimo settore.
1. Al fondo speciale di cui all'articolo 1 è altresì assegnata una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti dalla vendita, mediante le procedure di pubblico incanto, dei beni confiscati agli appartenenti alle associazioni per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
2. Qualora il pubblico incanto di cui al comma 1 vada deserto, lo Stato acquisisce i relativi beni al 50 per cento del prezzo inizialmente fissato e provvede a versare gli importi al fondo speciale di cui all'articolo 1 nelle forme ivi indicate.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, ogni tre anni e in